PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dei minori che versano in condizioni di indigenza e di verificare i risultati delle politiche e dei provvedimenti in materia di minori costretti a vivere in povertà adottati a decorrere dal 1995 sino alla data di istituzione della Commissione stessa da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché i risultati di ogni altra attività, anche a carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo ed all'amministrazione dello Stato, centrale e periferica, i necessari dati di riferimento e di formulare idonee proposte per orientare in modo adeguato l'attività legislativa e amministrativa.

Art. 2.
(Durata).

      1. La Commissione completa i suoi lavori e presenta al Parlamento una relazione sui risultati dell'inchiesta svolta entro quattro mesi dal suo insediamento.

Art. 3.
(Composizione e regolamento).

      1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente

 

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della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Con gli stessi criteri e con le stesse procedure di cui al comma 1 si provvede alla sostituzione dei membri della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dal mandato parlamentare.
      3. Il presidente della Commissione è nominato di intesa tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.
      4. La Commissione elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari.
      5. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun membro può proporre modifiche al regolamento.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire ogni atto, documento e testimonianza che reputi necessari ai fini dell'inchiesta.

Art. 5.
(Norme di organizzazione).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo quanto disposto al comma 2.
      2. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti, documenti e testimonianze siano coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 6.

 

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Art. 6.
(Obbligo del segreto).

      1. Qualora la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di apporre il segreto ad atti, documenti o testimonianze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, i componenti della Commissione medesima, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto.

Art. 7.
(Collaborazioni).

      1. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 8.
(Spese di funzionamento).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.